IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Le violazioni alle normative contenute nel Piano naturalistico
e di intervento del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, approvato
con apposita deliberazione del Consiglio Regionale, sono  punite  con
le sanzioni di cui al presente articolo.
   2.  Le  violazioni  alla norma di cui alla lettera a), primo comma
dell'articolo 1, relative al divieto  di  aprire  e  coltivare  nuove
cave, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000
ad  un  massimo  di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso
cosi'  come  previsto  dall'articolo  12,  primo  comma,  della legge
regionale 16 maggio 1980, n. 47.
   3. Le violazioni alla norma di cui alla lettera  b),  primo  comma
dell'articolo  1,  relative  al  divieto  di  esercitare  l'attivita'
venatoria, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi  dello
Stato e della regione.
   4.  Le  violazioni alla norma di cui alla lettera c) dell'articolo
1, relativa al divieto di effettuare scavi per ricerche archeologiche
fatto salvo quanto previsto dalla legge  1›  giugno  1939,  n.  1089,
comporta le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato.
   5.  Le  violazioni alle norme di cui all'articolo 1), primo comma,
lettere d), e), f), h), l), relative ai divieti di:
     d) alterare o modificare le condizioni di vita degli animali;
     e) introdurre specie animali e vegetali non autoctone;
     f) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie  e  tipo,
fatte salve le normali operazioni connesse con le attivita' agricole;
     h)  circolare  con qualsiasi mezzo motorizzato. Dal divieto sono
esclusi i proprietari dei terreni e delle abitazioni ai  quali  sara'
concessa  apposita  autorizzazione  dal  Sindaco  del  Comune nel cui
territorio ricade il terreno o l'abitazione;
     l) percorrere le acque dei Lagoni con qualsiasi tipo di  natante
con o senza motore, salvo che per ragioni di vigilanza e di servizio;
comportano  sanzioni  amministrative  da un minimo di L. 25.000 ad un
massimo di L. 250.000, cosi' come previsto dall'articolo 12,  secondo
comma,  della  legge  regionale  16  maggio  1980,  n. 47, cosi' come
modificato dall'articolo 3 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.
   6.  Le  violazioni  alle  norme  di  cui  alle  lettere  g)  e  i)
dell'articolo 1, relative ai divieti di:
     g)  costruire  nuove  strade  ed ampliare le esistenti se non in
funzione delle attivita' agricole e  forestali  o  della  fruibilita'
pubblica del parco;
     i)  effettuare  interventi di demolizione di edifici esistenti o
di costruzione di nuovi edifici o strutture,  stabili  o  temporanee,
che  possano  deteriorare  le caratteristiche strorico ambientali dei
luoghi;
comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 5.000.000 ad un
massimo di L. 10.000.000 cosi' come previsto dall'articolo  12  terzo
comma, della legge regionale 16 maggio 1980, n. 47.
  7.  Le  violazioni  alla  norma  di  cui al primo comma, lettera a)
dell'articolo 3, relativa al divieto di mettere in opera  elementi  o
strutture   di  tipo  pubblicitario,  fatti  salvi  quelli  collocati
dall'Ente Parco o  da  esso  specificamente  autorizzati  nell'ambito
delle  finalita'  riportate  all'articolo 3 della legge istitutiva 16
maggio 1980, n. 47, comportano sanzioni amministrative da  un  minimo
di  L. 500.000 ad un massimo di L. 5.000.000, oltre all'obbligo della
demolizione.
   8. Le violazioni alla norma di cui  al  primo  comma,  lettera  b)
dell'articolo  3,  relativa  al divieto di consentire che gli animali
domestici   sconfinino   dalle   recinzioni,   comportano    sanzioni
amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.
   9.  Le  violazioni  alla  norma di cui al primo comma, lettera c),
dell'articolo 3, relativa al divieto di bruciare i residui  vegetali,
tranne che dal 1› maggio al 31 ottobre e comunque ad almeno metri 100
dai  boschi  e  su specifica autorizzazione dell'Ente Parco, che deve
provvedere  ad  assicurare  la  presenza  del  proprio  Personale  di
vigilanza  fino   a   spegnimento   completo,   comportano   sanzioni
amministrative da un minimo di L. 20.000 ad un massimo di L. 200.000.
   10.  Le  violazioni  alla norma di cui al primo comma, lettera d),
dell'articolo 3, relativa al divieto di sorvolare l'area a parco  con
velivoli  a  motore (compresi aeromodelli) se non a quote superiori a
metri 500, comportano sanzioni amministrative  da  un  minimo  di  L.
500.000 ad un massimo di L. 4.000.000.
   11.  Le  violazioni alla norma di cui al terzo comma dell'articolo
3, che consente esclusivamente l'insediamento di imprese agricole  di
tipo  civile  cosi'  come  definite dalla deliberazione del Consiglio
interministeriale per  la  tutela  delle  acque  dall'inquinamento  -
Ministero  dei  Lavori  pubblici - dell'8 maggio 1980, G.U. 14 maggio
1980, n. 130, comportano le sanzioni previste dalla legge  10  maggio
1976, n. 319, "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".
   12.  Le  violazioni alla norma di cui al quarto comma dell'art. 3,
relative all'obbligo  di  localizzare  le  colture  agrarie  solo  su
terreni attualmente agricoli e su terrni incolti, comportano sanzioni
amministrative  da  un  minimo  di  L.  100.000  ad  un massimo di L.
1.000.000.
   13. Le violazioni alle norme  di  cui  ai  commi  quinto  e  sesto
dell'articolo  3  relative  agli  interventi  di carattere forestale,
comportano le  sanzioni  amministrative  previste  dal  quarto  comma
dell'articolo  12  della  legge  regionale  16  maggio  1990,  n. 47,
"Istituzione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago".
   14. Le violazioni alle norme di cui al  punto  a)  dell'undicesimo
comma,  dell'articolo  3,  relative  al  divieto  di accedere, se non
accompagnati da personale del parco, eccezione fatta per  la  pratica
del   pattinaggio  su  ghiaccio  nella  sola  zona  umida  denominata
"Lagone", dove l'Ente  Parco  potra'  individuare  punti  di  accesso
obbligatori,   e   relative   all'accesso  non  motorizzato,  che  e'
consentito  ai  proprietari  per  scopi  attinenti  alla  cura  della
proprieta',  comportano  sanzioni  amministrative  da un minimo di L.
25.000 ad un massimo di L. 250.000.
   15. Le violazioni alla norma di cui al  punto  b)  dell'undicesimo
comma  dell'articolo  3, relativo al divieto di effettuare drenaggi e
prelievi d'acqua, ad eccezione degli interventi compiuti  nell'ambito
di attivita' anti incendio o previsti per la conservazione delle zone
umide,  comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 500.000
ad un massimo di L. 5.000.000.
   16. Le violazioni alle norme di cui al  punto  c)  dell'undicesimo
comma  dell'articolo  3  relativa  al divieto di tagliare, estirpare,
danneggiare   qualsiasi   essenza   vegetale,   comportano   sanzioni
amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.
   17.  Le  violazioni  alle norme di cui al punto d) dell'undicesimo
comma dell'articolo 3 relative al divieto  di  praticare  l'esercizio
della pesca comportano sanzioni amministrative previste dalle vigenti
leggi in materia di pesca.
   18.  Le violazioni alle norme richiamate ai commi 2., 6., 7., 12.,
15.,  del  presente  articolo,  comportano,   oltre   alle   sanzioni
amministrative  previste,  l'obbligo del ripristino che dovra' essere
realizzato in conformita' alle  disposizioni  formulate  in  apposito
decreto del Presidente della Giunta Regionale.